Se il proprietario di un appartamento, sito in un condominio, decide di dividerlo in due appartamenti, il condominio può opporsi?
Il frazionamento di una proprietà esclusiva, all'interno di un edificio in condominio, può essere impedito solo qualora sussista una clausola del regolamento condominiale di tipo contrattuale che ponga questo divieto (Cassazione civile 17 aprile 2001, n. 5612, Cassazione civile 16 ottobre 1999, n. 11688). Diversamente, se non esiste questa clausola, l'unico limite a opere di questo genere è quello stabilito dall'articolo 1122 del Codice civile. La norma stabilisce che non si possono compiere nella proprietà esclusiva le opere che rechino pregiudizio alle parti comuni dell'edificio (Cassazione civile 17 aprile 2001, Cassazione 16 ottobre 1999, n. 11692).
Tale principio è stato ribadito e confermato anche dal Tribunale di Trani in una sentenza del 2016 che ha specificato che se la divisione dell’appartamento in due unità non provoca né un malfunzionamento degli impianti generali né un uso della cosa comune che ne alteri la destinazione ed impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso, allora tale divisione non è contestabile dal condominio (art. 1102 c.c.).
Difatti, la divisione dell’appartamento non costituisce di per sé modifica alla rete dei servizi condominiali (sia fognaria, elettrica, idrica ecc…), in quanto solitamente la predetta rete è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze. La mera divisione di un’abitazione civile, con il conseguente allaccio di una sola nuova utenza, pertanto non necessariamente incide sulla funzionalità dell’impianto in parola.