Pergolati, gazebo, tettoie: quando possiamo tenerle e quando possono farle abbattere?

Fabio CD Mastrorosa
Le norme a tutela degli interessi pubblici partendo da una recente sentenza
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Da sempre l’uomo ha cercato di personalizzare la propria abitazione e magari cercato di “espanderla” nei modi più creativi, scontrandosi poi con le norme previste a tutela degli interessi pubblici e privati. Qui ci occupiamo delle norme a tutela degli interessi pubblici partendo da una recente sentenza.

Poco tempo fa infatti il Consiglio di Stato è intervenuto con la sentenza chiarificatrice n. 306/2017 pubblicata il 25/01/2017 finalmente ammettendo che “non è sempre agevole individuare il limite entro il quale esse possono farsirientrare nel regime dell’edilizia libera o invece devono farsi rientrare nei casi di edilizia non liberaper i quali è richiesta una comunicazione all’amministrazione preposta alla tutela del territorio o il rilascio di un permesso di costruire.” “Spesso sono i regolamenti edilizi comunali che dettano le regole, anche sulle dimensioni, che possono avere tali opere per poter essere realizzate liberamente o previa comunicazione o richiesta di assenso edilizio. Alle disposizioni comunali si aggiungono poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela.”

Allora vediamo le denominazioni date dal Consiglio di Stato per orientarci poi nella richiesta di permessi e autorizzazioni.

In questo primo articolo parleremo di pergolato, tettoiae gazebo; rinviando il resto della trattazione “alla prossima puntata” dove parleremo di”pergotenda” e veranda.

Iniziamo subito

Per quanto riguarda il pergolato, essoviene definito dal Consiglio di Stato “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riunitisuperiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.

Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

Il Consiglio di Stato, al riguardo, ha già affermato che il pergolato ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti,

attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5409 del 29 settembre 2011).

Il gazebo, invece, – afferma sempre il Consiglio di Stato – nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.

Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.

mercoledì 6 Settembre 2017

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